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Per tutta la durata delle ostilita', e sino a tre mesi dopo la conclusione della pace, e' sospesa l'osservanza del limite massimo delle camere, dei letti e degli ospiti fissato dal primo comma dell'art. 1 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1111.
Testo in vigore dal 20 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
