Art. 74 — Entrata in vigore

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(Entrata in vigore). La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 1 gennaio 1996.

Testo in vigore dal 1 settembre 1995 al 23 ottobre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1995 al 1 settembre 1995. 12 parole tolte, 20 parole aggiunte.

aggiunto: (Entrata in vigore). La presente legge entra in vigore tolto: novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana aggiunto: il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 1 gennaio 1996.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art74 · fonte del testo

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