Diritto internazionale privato

Art. 60 — Rappresentanza volontaria

La rappresentanza volontaria e' regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza e' valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e' posto in essere.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art60 · fonte del testo

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