Art. 32-quinquies — Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso
L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
Testo vigente dal 11 febbraio 2017
