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Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani. Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da medici cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei medici della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanita', che, con decreto motivato, proibisce al sanitario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni. Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 25 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;217~art9 · fonte del testo

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