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Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ai sanitari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;217~art4 · fonte del testo

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