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Sulle quote dei proventi devolute, per le contravvenzioni stradali, alle provincie ed ai comuni a norma del 1° capo verso, 2° parte dell'art. 119 R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, e' dovuto il decimo alle cancellerie giudiziarie che ne effettuano il ricupero.
Testo in vigore dal 2 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
