Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti attori od interpreti e di artisti esecutori:

  • 1)coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
  • 2)i direttori dell'orchestra o del coro;
  • 3)i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per se' stante e non di semplice accompagnamento.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art82 · fonte del testo

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