Art. 82
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Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti attori od interpreti e di artisti esecutori:
- 1)coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
- 2)i direttori dell'orchestra o del coro;
- 3)i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per se' stante e non di semplice accompagnamento.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994
