Art. 76
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Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto applicabili.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003
