Art. 64-ter
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Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate nell'art. 64- bis, lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore puo', senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui e' basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 al 9 maggio 1996
