Diritto d’autore

Art. 64-quater

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L'autorizzazione del titolare dei diritti non e' richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64- bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita', con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a)le predette attivita' siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi e' autorizzato a tal fine;
  • b)le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
  • c)le predette attivita' siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione:
  • a)siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
  • b)siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
  • c)siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attivita' che violi il diritto di autore. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli. 4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 al 9 maggio 1996

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art64quater · fonte del testo

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