Art. 55
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003. Leggi il testo vigente →
Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente e' autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessita' orarie o tecniche, purche' la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003
