Art. 28
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[1]Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'Ufficio della proprieta' letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
[2]La denuncia di rivelazione e' pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 dicembre 2002
