Art. 27
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[1]Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica e' di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa e' stata effettuata.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 25 febbraio 1996
