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[1]Nelle opere indicate nell'art. 10, nonche' in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

[2]Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto e' di cinquanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 25 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art26 · fonte del testo

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