Art. 198
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Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare e' stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andra' in vigore, una somma di lire un milione, su proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalita' stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 maggio 1951, n. 391
3La L. 21 maggio 1951, n. 391, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' elevata a lire 15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51."
Testo in vigore dal 29 giugno 1951 al 27 gennaio 1955
