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[1]L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, e' accertata e regolata con decreto Reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

[2]La durata della protezione dell'opera straniera non puo' in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui e' cittadino l'autore straniero.

[3]Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera e' sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

[4]Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalita', di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalita' qualsiasi, l'opera straniera e' sottoposta in Italia a formalita' equivalenti determinate col decreto Reale.

[5]Il decreto Reale puo' altresi' sottoporre la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalita' o condizioni.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 13 settembre 1946

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art188 · fonte del testo

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