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[1]In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui e' cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

[2]Se lo straniero e' apolide o di nazionalita' controversa, la norma del comma precedente e' riferita allo stato nel quale l'opera e' stata pubblicata per la prima volta.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 13 settembre 1946

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