Art. 186
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[1]Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.
[2]Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocita' o di parita' di trattamento, detto patto e' interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 13 settembre 1946
