Art. 177
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1941 al 11 giugno 1993. Leggi il testo vigente →
[1]Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore, a favore della Cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non e' superiore a lire 10, tale diritto e' ridotto al 2 per cento.
[2]Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto e' ridotto alla meta'.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 11 giugno 1993
