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[1]Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di una opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato, da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.

[2]L'ammontare del diritto demaniale e' determinato con decreto Reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

[3]La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, e' attribuita all'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'Ente suddetto per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 2 marzo 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art175 · fonte del testo

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