Art. 116
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[1]L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione e' conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
[2]Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione e' conferita all'Ente italiano per il diritto di autore, con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'Ente medesimo.
[3]La stessa procedura e' seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 19 settembre 2000
