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[1]Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

[2]Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, bastera' una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

[3]Per le fotografie e' escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 15 gennaio 1993

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