Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Rimangono ferme le disposizioni ora in vigore laddove la conservazione dei catasti e' esclusivamente affidata ai Comuni. E' pero' applicabile la disposizione transitoria dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 5 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
