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[1]A coloro che non sono regolarmente intestati in catasto, per mancanza di eseguite volture, e' concesso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge per fare eseguire le volture secondo le disposizioni attualmente vigenti senza applicazione di alcuna multa.
[2]Entro lo stesso termine potra' farsi una sola domanda e si paghera' un solo diritto per le volture intermedie indicate nella domanda medesima; e salvo il diritto alla riscossione delle tasse di registro e di successione che fossero dovute pei detti passaggi intermedi.
Testo in vigore dal 5 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
