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[1]Gli atti di notorieta' di cui nella legge 30 giugno 1872 n. 878, non potranno essere rilasciati dai Sindaci se non in base a certificato catastale in forma autentica.
[2]Per le domande di voltura, presentate in base ad atti di notorieta', in luogo del diritto graduale, sara' corrisposto un diritto fisso di L. 2,40, indipendentemente da quello di bollo di centesimi 60 per la domanda di voltura.
Testo in vigore dal 5 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
