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Nei trasferimenti della nuda proprieta' o del solo dominio diretto o di altro diritto reale, non sono dovuti diritti di voltura. Ma nei compartimenti catastali dove essi sono soggetti ad iscrizione in catasto, dovra' essere fatta la domanda di voltura e pagarsi il diritto di L. 1,40.
Testo in vigore dal 5 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
