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[1]Ogni domanda di voltura e' scritta su carta bollata da L. 0,60 ed e' compilata, senza compenso di scritturazione, dalla Agenzia delle imposte.
[2]Il diritto di voltura e' stabilito gradualmente in ragione del valore dei beni immobili accertato agli effetti della tassa di registro o di successione per ogni singola voltura da eseguirsi (titolo I della tariffa). Esso si paga in numerario al competente ufficio demaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento della tassa di successione. Al predetto ufficio si pagheranno eziandio i diritti per le copie, i certificati ed estratti di cui nei titoli II e III della tariffa.
[3]Pei trasferimenti a titolo di successione il diritto graduale si liquida sul valore accertato nel modo sopra detto senza detrazione delle passivita' ereditarie.
Testo in vigore dal 5 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
