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[1]Nei procedimenti per la valutazione degli stabili, agli effetti delle tasse proporzionali di trasferimento, e di quelle graduali, la domanda di stima sara' fatta al Presidente del Tribunale del luogo ov'e' situata la maggior parte dei beni.

[2]Se il valore dichiarato non eccede lire 10,000 la stima sara' fatta da un solo perito nominato dal Presidente del Tribunale.

[3]In ogni altro caso la stima sara' eseguita da tre periti nominati uno dall'Amministrazione finanziaria, l'altro dal contribuente e il terzo dal Presidente del Tribunale nel decreto che ordina la stima.

[4]Quando la parte, contro la quale e' domandata la stima, non abbia nel termine di dieci giorni dalla ricevuta intimazione indicato il proprio perito, questo sara' pure nominato dal Presidente del Tribunale, il quale provvedera' eziandio a sostituire quei periti che per qualsiasi causa non adempiessero all'incarico entro il termine prefisso.

[5]I tre periti esprimeranno un solo giudizio a maggioranza di voti e senza indicare nomi, con relazione unica e sommaria.

[6]L'estimazione fatta a maggioranza di voti, sara' definitiva, e non si fara' altrimenti luogo a nuove stime, salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria per errore materiale di calcolo o di fatto.

[7]La relazione sara' presentata e giurata davanti il Presidente del Tribunale entro due mesi, computabili dalla notificazione dell'ordinanza giudiziale al perito unico ed ai tre, salvo al Presidente la facolta' di accordare l'unica proroga di un mese per giustificati motivi.

[8]Le spese saranno tassate dal Presidente del Tribunale. Nessun compenso e' dovuto ai periti che per qualsiasi causa non abbiano esaurito il mandato; e cio' indipendentemente dalla responsabilita' che essi possono avere incontrato.

[9]Restano ferme in ogni altra parte le disposizioni degli articoli 24 fino al 29 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, nonche' dell'articolo 1° della legge 14 luglio 1887 n. 4702.

[10]Per gli atti da compiersi nei procedimenti di stima non e' necessario il ministero di procuratore, e si usera' la carta prescritta per le Preture; salva la disposizione dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1874 n. 2077, sulle tasse di bollo, per gli atti emessi o richiesti nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria.

Testo in vigore dal 5 agosto 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1896-07-26;341~art10 · fonte del testo

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