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[1]I diritti per l'esecuzione delle volture e pel rilascio dei certificati, estratti o copie degli atti catastali, sono stabiliti e riscossi in conformita' dell'annessa tariffa, che sostituisce quella annessa alla legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato G.
[2]Le volture catastali non potranno essere fatte che sulla fede di atti pubblici o di atti privati con firme autenticate da notaro, od accertati giudizialmente.
Testo in vigore dal 5 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
