Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I diritti per l'esecuzione delle volture e pel rilascio dei certificati, estratti o copie degli atti catastali, sono stabiliti e riscossi in conformita' dell'annessa tariffa, che sostituisce quella annessa alla legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato G.

[2]Le volture catastali non potranno essere fatte che sulla fede di atti pubblici o di atti privati con firme autenticate da notaro, od accertati giudizialmente.

Testo in vigore dal 5 agosto 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-26;341~art1 · fonte del testo

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