La direzione, la vigilanza e il coordinamento delle attivita' riguardanti la scuola popolare, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, sono esercitati, alle dipendenze del Ministro, da un direttore generale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Detto ruolo e' pertanto aumentato di un posto di direttore generale. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 3.750.000 si provvedera' a carico del capitolo n. 304 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quello corrispondente per il successivo esercizio.

Testo vigente dal 24 febbraio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-12;45~artunico · fonte del testo

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