Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 27 marzo 1945, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, e' inserito il seguente "Nei concorsi previsti dal primo comma del presente articolo, i posti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, che non possano essere conferiti al personale medesimo, saranno portati in aumento ai posti conferibili agli impiegati di ruolo e non di ruolo appartenenti alle altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o ad altre Amministrazioni dello Stato nonche' agli estranei alle Amministrazioni stesse nella misura, rispettivamente, di tre quarti e di un quarto".

Testo vigente dal 16 dicembre 1952

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-09;1977~art1 · fonte del testo

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