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[1]L'art. 1831 del Codice civile e' cosi modificato: «L'interesse e' legale o convenzionale.

[2]«L'interesse legale e' determinato nel quattro per cento in materia civile e nel cinque per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

[3]«L'interesse convenzionale e' stabilito a volonta' dei contraenti. «Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto, altrimenti non e' dovuto alcun interesse».

Testo in vigore dal 28 giugno 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-06-22;268~art1 · fonte del testo

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