Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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La deroga alle vigenti disposizioni per lo svolgimento del lavoro straordinario da parte del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro puo' essere autorizzata, con le modalita' di cui al comma 2 e con validita' fino al 31 dicembre 1991. Le prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 29.038.000.000, e' posto a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Testo in vigore dal 21 maggio 1991 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-05-20;158~art8 · fonte del testo

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