Art. 1 — Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004. (( Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004. )) Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Testo vigente dal 29 novembre 2003
