Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 243 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione delle opere di cui alla presente legge.
tolto: L'indennita' di espropriazione per le dette opere sara' determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e delle localita', sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennita' di espropriazione sara' costituita dallo stesso valore venale.
tolto: Qualora nel periodo di attuazione delle opere di cui alla presente legge si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, potra' essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.
tolto: Nella determinazione del valore venale non dovra' essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza delle opere di cui alla presente legge, anche soltanto parziale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-06;886~art3 · fonte del testo
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