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[1]Gli atti di trasferimento a favore del comune di Udine per la espropriazione e l'acquisto di immobili in dipendenza dei lavori di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' gli atti stessi che intercederanno fra il Comune e la Societa' telefonica delle Venezie per la cessione dell'area sulla quale, a cura della detta Societa', saranno eseguiti i lavori medesimi sono soggetti alla imposta fissa di registro di lire venti ed inoltre alla imposta fissa di trascrizione ipotecaria di lire venti per ogni trasferimento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Gorla - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 26 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
