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[1]Sono dichiarate di pubblica utilita', ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere relative alla costruzione della nuova centrale telefonica automatica per la citta' di Udine giusta piano particolareggiato di esecuzione, che,.visto dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:1000, in un piano parcellare in iscala 1:1000 ed in elenco dei proprietari degli immobili da espropriare, documenti in data 24 dicembre 1940-XIX, sara' depositato all'Archivio di Stato.
[2]Per l'attuazione delle opere suddette e' data facolta' al comune di Udine di espropriare i terreni occorrenti con le norme e con la procedura stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
[3]Le opere suddette devono essere ultimate nel periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 febbraio 1952, n. 64
1La L. 11 febbraio 1952, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Al termine stabilito con la legge 11 luglio 1942, n. 912, art. 1, ultimo comma, per la ultimazione della centrale telefonica automatica della citta' di Udine prorogato al 29 maggio 1951 con decreto Presidenziale 30 maggio 1950, e' sostituito il termine del 29 maggio 1953".
Testo in vigore dal 11 marzo 1952 al 16 dicembre 2009
