Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' assegnato il termine di anni cinque dalla data di pubblicazione della presente legge per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.
Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
