Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Governo avra' facolta' di approvare, con decreto Reale, le modificazioni al piano che fossero riconosciute necessarie od opportune.
Testo in vigore dal 23 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
