Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il giorno 19 marzo, dedicato a San Giuseppe, e' dichiarato festivo, a tutti gli effetti civili.
[8]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le norme del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2030, dei Regi decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1617, e 21 ottobre 1926, n. 1779, nonche' quella contenuta nella presente legge.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 6 dicembre 1928 - Anno VII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
