Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ai professori e maestri civili nelle Scuole militari, ai farmacisti militari ed agli impiegati civili contabili, di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente, che si trovavano in servizio all'atto della promulgazione della legge n. 1591 (Serie 2ª), 30 settembre 1873, continueranno ad essere applicate quanto all'avanzamento, all'aspettativa ed alle pensioni, e per tutto il tempo che resteranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della precitata legge. Per le pensioni potranno pero' optare per il trattamento stabilito per gli impiegati civili dello Stato.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
