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[1]Gli ascritti alla milizia territoriale possono essere chiamati alle armi per classe, per categoria, per comune, per distretto, per armi di ascrizione, per armi di provenienza ed anche per precetto personale.
[2]In tempo di pace per la loro istruzione militare possono essere tenuti sotto le armi, ogni 4 anni per 30 giorni, ripartibili anche in due, tre o nei quattro anni.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
