Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del precedente art. 75 sono applicabili alla milizia territoriale chiamata sotto le armi.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
