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L'esercito permanente consta:
- A)Dello stato maggiore generale;
- B)Del corpo di stato maggiore;
- C)Delle armi di artiglieria e del genio;
- D)Delle armi di fanteria e di cavalleria;
- E)Dell'arma dei carabinieri Reali;
- F)Del corpo degli invalidi e veterani;
- G)Del corpo sanitario militare;
- H)Del corpo di commissariato militare;
- I)Del corpo contabile militare;
- L)Del corpo veterinario militare.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
