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Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come e' stabilito dal Codice penale per l'esercito, cioe' la reclusione militare e le carceri militari, e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
