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[1]Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti:
[2]Due arsenali da costruzione;
[3]Quattro fabbriche di armi;
[4]Tre fonderie;
[5]Due polverificii;
[6]Due laboratori pirotecnici;
[7]Un laboratorio di precisione;
[8]Una officina di costruzione del materiale del genio.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
