Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente e' tratto dai militari delle varie armi dell'esercito corrispondenti alle scuole stesse.
[2]Il personale insegnante e' in parte composto di militari appartenenti all'esercito ed in parte di professori e maestri civili di cui all'articolo 54.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
