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[1]Gli impiegati dei personali vari dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, contemplati nel capo III di questa legge, non sono soggetti alla disciplina militare ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra invece sono sottoposti alla giurisdizione militare nei termini stabiliti dal Codice penale per l'esercito.
[2]A questi impiegati sono applicabili, quanto alle posizioni di disponibilita' ed aspettativa, e quanto alle pensioni, le leggi relative agl'impiegati civili dello Stato.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
