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[1]Il personale farmaceutico militare, di cui la tabella numero XVII determina il numero, il grado e le classi, si compone di:
[2]Un chimico-farmacista ispettore;
[3]Un chimico-farmacista direttore;
[4]Farmacisti capi;
[5]Farmacisti.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
